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24 aprile 2024
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Riforma del Senato: quando gli aspetti tecnici contano

Luca Tentoni * - 19.07.2014
Palazzo Madama

Mentre l’attenzione dei più è rivolta alle imminenti votazioni sulla riforma costituzionale e agli aspetti più critici e delicati del ddl (soprattutto in merito all'eleggibilità in primo o secondo grado dei senatori e all'immunità parlamentare) ci sono passaggi del testo considerati meno rilevanti, ma che meritano una pur breve riflessione. Fra questi figura l'articolo 38 del disegno di legge costituzionale, recante una serie di "disposizioni transitorie". Sul piano formale, il primo comma è caratterizzato da una certa complessità che forse non avrebbe incontrato il plauso dei sobri Padri Costituenti del '46-47. Del resto, il legislatore reputa opportuno disciplinare in dettaglio come sarà composto il nuovo Senato se, al momento dell'effettiva entrata in vigore della riforma, le Camere non avranno approvato una legge elettorale per consentire ad ogni regione di esprimere i propri rappresentanti (consiglieri regionali e sindaci) in Senato. Abbiamo, così, tre incognite: la "data di nascita" del nuovo Senato (legata allo scioglimento della Camera dei deputati o, sarebbe più corretto dire in base anche all’art. 40, allo scioglimento di entrambe) sulla quale torneremo più tardi; la possibilità che - al momento di sostituire gli attuali senatori con i rappresentanti degli enti locali - vi sia una legge elettorale che disciplini le votazioni nelle singole regioni e nelle province autonome; l’eventualità che non vi sia il tempo (o l'accordo politico) per approvare la legge elettorale senatoriale prima dell’entrata in vigore della riforma.

 

Elettorato attivo e passivo

 

Il comma 1 dell'articolo 38 interviene in quest'ultimo caso, delineando minuziosamente l'elettorato attivo (i consiglieri regionali) e quello passivo (consiglieri regionali e sindaci). Nei Consigli regionali ogni membro potrà votare per una lista di candidati formata da consiglieri e sindaci. Per ripartire i seggi fra le liste si farà ricorso al metodo del quoziente naturale, recuperando i maggiori resti. La lista più votata potrà scegliere se fra i propri senatori ci sarà anche il sindaco rappresentante della regione o se gli eletti del partito saranno tutti consiglieri regionali. In Trentino-Alto Adige, i sindaci di Trento e Bolzano diverranno automaticamente senatori. Questo per quanto riguarda la prima applicazione della norma. Va aggiunto che il nuovo Senato sarà un organo "continuo", cioè non sarà sciolto, ma si rinnoverà parzialmente di volta in volta (col rinnovo dei rispettivi enti); il numero dei senatori di ciascuna regione, inoltre, fermo restando il limite minimo, cambierà a fronte dei risultati dell'ultimo censimento della popolazione (comma 3). La scelta del primo sistema elettorale transitorio e la possibilità di modificarlo approvando la legge è un punto politico di non poca importanza. La normativa elettorale potrebbe diventare più o meno favorevole ai partiti minori a seconda dell’applicazione della formula transitoria o di quella approvata dalle Camere. Questo punto dipenderà delle intese politiche che si raggiungeranno o meno da qui all’attuazione della riforma. Se dunque il comma 1 dell'art. 38 può diventare un argomento di dibattito politico (lo è in parte già stato, durante la definizione del testo in Commissione), il passaggio più rilevante è però nel comma 4, dove poche righe sono destinate ad avere un notevole peso rispettivamente sulla durata di governo, legislatura della Camera dei deputati, attuale legislatura del Senato. Secondo il testo, il nuovo Senato nascerà “entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore” della legge costituzionale. In parole povere, dopo il percorso legislativo della revisione costituzionale e l'eventuale referendum confermativo popolare (cioè a fine 2015), il nuovo Senato non sostituirà automaticamente e subito l'attuale. I senatori oggi in carica resteranno al proprio posto con le stesse funzioni e poteri (compreso quello di dare e negare la fiducia al governo) finché non si voterà per il rinnovo della Camera dei deputati. Solo allora si procederà ad attribuire i seggi di Palazzo Madama. Sul piano politico è ancora più semplice: la Camera è stata eletta nel 2013, quindi la scadenza naturale della legislatura è nel 2018. Ma se già alla fine del 2015 avremo la riforma del Senato, le nuove norme "resteranno in frigorifero" fino a quando non sarà sciolta l’Assemblea di Montecitorio.

 

Problemi e paradossi politici

 

Il problema politico che si creerà non sarà di poco conto: l'attuale maggioranza (soprattutto il Pd, il cui gruppo è determinante, avendo circa la metà dei deputati) potrà decidere quando e se andare ad elezioni anticipate, applicando la riforma, oppure potrà voler continuare ad avere a che fare con un ramo del Parlamento (non tecnicamente ma simbolicamente) "in proroga". Poiché il Senato, nella sua attuale composizione, non garantisce alla coalizione di Renzi una maggioranza altrettanto ampia e sicura rispetto alla Camera, il premier (che è anche segretario del Pd) potrebbe scegliere in ogni momento, soprattutto se Palazzo Madama diventasse un Vietnam, di lasciare Palazzo Chigi per andare ad elezioni anticipate e verosimilmente tornare al governo dopo il voto, ma con una Camera nuova e col Senato riformato, non più in grado di dargli e togliergli la fiducia. A questo punto, resta da capire se quei senatori che rischiano di perdere il posto alla fine del prossimo anno voteranno di buon grado la legge costituzionale.

 

 

 

 

* Luca Tentoni (Roma, 1966). Analista politico e studioso di sistemi elettorali. Editorialista per alcuni quotidiani (Gazzetta di Parma, Arena, Giornale di Vicenza, BresciaOggi). Cura per Giuffré il servizio di divulgazione giuridica online "Il Diritto di tutti" e si occupa per Giuffré¨-La Stampa di approfondimenti e testi per la sezione "I tuoi diritti" di http://www.lastampa.it/